201506.06
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Se il datore di lavoro non paga i contributi previdenziali, che succede?

La Terza Sezione della Suprema Corte ha affermato il principio per cui il delitto previsto dall’art. 2, comma 1 bis, d.l. 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni in legge 11 novembre 1983, n. 638, che punisce l’omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali operate sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti.
Ebbene, il reato non può ritenersi abrogato per effetto diretto della legge 28 aprile 2014, n. 67.
Infatti tale atto normativo ha conferito al Governo una delega, implicante la necessità del suo esercizio, per la depenalizzazione di tale fattispecie e conseguentemente, quest’ultimo, fino all’emanazione dei decreti delegati, non potrà essere considerato violazione amministrativa.
Ad oggi pertanto è un reato a tutti gli effetti l’omesso pagamento dei contributi previdenziali.